Unioni Civili

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Legge 20 Maggio 2016 n.76 Legge 20 Maggio 2016 n.76
Art. 1 comma 1.: La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto. Con questa legge il Governo è stato espressamente delegato ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore, uno o più decreti legislativi in materia di unioni civili con la precisazione che, entro due anni dalla data di entrata in vigore, il Governo può anche introdurre ulteriori disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi indicati dal citato comma 28 e ss. dell’art.

Cos’è un’unione civile?
È una specifica formazione sociale, ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione, annotata nei registri dello stato civile, di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Il fatto che l’unione civile venga definita una formazione sociale è espressione della volontà del legislatore di equiparare il nuovo istituto alle già regolamentate unioni matrimoniali, disciplinando tale unione sulla falsariga dell’atto matrimoniale, sicuramente mantenendo ancora delle importanti differenze. “Con la nozione di “formazione sociale” (art. 2 Cost.) si deve annoverare anche l’unione civile, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia” (Corte Costituzionale 15 aprile 2010, n. 138). Certificazione dell’unione è il relativo documento che ne attesta la costituzione e deve contenere i dati anagrafici delle parti, il loro regime patrimoniale e la loro residenza, così come anche i dati anagrafici e la residenza dei testimoni. Per ciò che riguarda l’atto in sé e ciò che concerne il rapporto tra le parti, la Legge n.76/16 rimanda al Codice Civile nella parte in cui ha ad oggetto la regolamentazione del matrimonio, riconoscendo così gli stessi diritti e doveri delle coppie sposate, ad eccezione della Legge 184/83 relativa ad affido ed adozione. Art. 1 comma 20.: Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

Dove ci possiamo sposare?
La coppia che vuole unirsi civilmente può scegliere liberamente il comune a cui rivolgersi per costituire l'unione civile, indipendentemente dal comune di residenza. La data della celebrazione e la sala sono scelte dalle parti nel rispetto della normativa comunale già in vigore per i matrimoni. Tali norme si applicano automaticamente alle unioni civili anche in assenza di modifiche esplicite delle delibere e dei regolamenti per effetto dell'art.1, comma 20 della legge 76/2016. La coppia può richiedere di costituire l'unione civile in un luogo già messo a disposizione dai regolamenti comunali vigenti per i matrimoni e alle stesse condizioni. La celebrazione dell'unione civile è affidata al Sindaco, o all'ufficiale di stato civile o ad una persona delegata dal Sindaco (come per esempio un componente del consiglio comunale o un amico della coppia) secondo quanto previsto dal DPR 396/2000 in merito alla delega per la celebrazione del matrimonio: tale norma si applica anche in materia di unioni civili come ribadito dal Consiglio di Stato nel parere del 21 luglio 2016.

Come deve essere presentata la richiesta?
Una volta scelto il comune la richiesta di costituzione dell'unione civile va presentata congiuntamente da entrambi i componenti della coppia all'ufficiale dello stato civile (alcuni comuni hanno già cambiato la dicitura degli uffici preposti in “Ufficio Matrimoni e Unioni Civili”, in ogni caso è competente l'ufficio preposto a ricevere le richieste relative ai matrimoni). Alcuni comuni, come quello di Milano, hanno predisposto un modulo precompilato che può essere preso a modello, qualora il comune prescelto ne sia sprovvisto, per facilitare le dichiarazioni della coppia. Al momento della richiesta, l'ufficiale dello stato civile, verificati i presupposti di legge, redige immediatamente processo verbale della richiesta secondo (Formula 1 dell'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2016) il c.d. “formulario” e lo sottoscrive unitamente alle parti, che invita, dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a sé in una data, indicata dalle parti, immediatamente successiva al termine di 15 giorni previsto dalla legge per la celebrazione dell'unione civile. Non vanno effettuate le procedure per le pubblicazioni previste per il matrimonio. I comuni hanno l'obbligo di ricevere le richieste fatte dalle parti e fissare entro 15 giorni dalla richiesta la data prevista per la cerimonia.

La celebrazione dell’unione
La celebrazione dell'unione civile consiste nel rendere da parte della coppia una pubblica dichiarazione personale e congiunta di voler costituire un'unione civile di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni nella casa comunale o, su richiesta della coppia, in altro luogo previsto dalle norme comunali per i matrimoni e alle medesime condizioni. L'ufficiale di stato civile (o il suo delegato) deve indossare la fascia tricolore a tracolla e tale obbligo, previsto per i matrimoni, per effetto della legge 76/2016 si estende automaticamente anche alle unioni civili. Il celebrante procede all'identificazione delle due parti e dei testimoni, poi dà lettura delle norme che regolano i diritti e i doveri reciproci che scaturiscono dall'unione civile. Successivamente il celebrante domanda a ciascuna delle parti “Il Sig./la Sig.ra nome e cognome, intende unirsi civilmente con il qui presente Sig./ Sig.ra nome e cognome?” alla risposta affermativa di entrambe le parti, il celebrante rivolgendosi a ciascuno dei due testimoni chiede se abbiano udito le risposte. Alla conferma dei testimoni il celebrante afferma: “in nome della Legge dichiaro che i Sig.ri/le Sig.re nome e cognome e nome e cognome sono uniti civilmente”. Il celebrante procede poi alla lettura dell'atto di costituzione dell'unione civile secondo la Formula 4 del “formulario” al termine del quale si procede con le sottoscrizioni dell'atto da ciascuna delle due parti e successivamente da ciascuno dei due testimoni e dell'ufficiale di stato civile stesso. In caso di infermità o altro impedimento, secondo quanto previsto dalla legge, l'ufficiale di stato civile si trasferisce nel luogo in cui si trova la persona impedita di recarsi nella casa comunale e riceve la richiesta presentata congiuntamente dalle parti (secondo la Formula 3 del “formulario”), allo stesso modo avviene la costituzione dell'unione civile in costanza di impedimento a recarsi presso la casa comunale nella data stabilita. In caso di pericolo di vita, l'ufficiale di stato civile riceve la dichiarazione di costituzione di unione civile anche in assenza di precedente richiesta, previo comunque giuramento delle parti sulla sussistenza dei presupposti e sulla mancanza di impedimenti e celebra immediatamente l'unione civile. Unita/o civilmente è la formula che, su richiesta delle parti unite civilmente, viene apposta negli atti e nei documenti in cui è prevista l'attestazione dello stato civile secondo quanto previsto dall'art. 7 del “decreto ponte”. Indipendentemente dalla scelta, lo stato civile della persona unita civilmente, al pari di quella coniugata, non è più libero; nelle autocertificazioni non è quindi possibile dichiarare come “libero” il proprio stato civile, anche se si sceglie di non indicare la formula “unita/o civilmente” nei documenti. L’ingiustificato rifiuto di procedere da parte dell'ufficiale di stato civile integra il reato di omissione o rifiuto di atti d'ufficio previsto dall'art. 328 del Codice Penale. Come ricordato dal Consiglio di Stato è esclusa categoricamente (in quanto non previsto dalla legge) la possibilità di una cosiddetta “obiezione di coscienza” da parte del Sindaco o degli ufficiali di stato civile a procedere con la celebrazione dell'unione civile. Il Consiglio di Stato ha sottolineato come non può essere messo in discussione “il diritto fondamentale e assoluto della coppia omosessuale a costituirsi in unione civile.” I sindaci sono perciò obbligati a rendere operativo l'istituto dell'unione civile nei comuni che amministrano: “detti adempimenti,” – specifica il Consiglio di Stato – “trattandosi di disciplina dello stato civile, costituiscono un dovere civico.”

Cause impeditive
Sono cause impeditive per la costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso: 1. la sussistenza per una delle parti di un vincolo matrimoniale o di altra unione civile tra persone dello stesso sesso; 2. l’interdizione di una delle parti per infermità mentale; se l’istanza d’interdizione è solamente promossa, si ha una sospensione della costituzione dell’unione civile; 3. rapporti di affinità o parentela tra le parti; 4. la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte. Se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio o sentenza di condanna non definitiva o una misura cautelare, si ha una sospensione della costituzione dell’unione civile. La sussistenza di una delle cause di impedimento elencate determina la nullità dell’unione; stesso effetto hanno le cause di nullità previste dal codice civile per il matrimonio.

Cognome comune
È una facoltà rimessa alle parti. Con dichiarazione congiunta all’ufficiale di stato civile al momento della richiesta di costituzione dell’unione, le parti possono assumere, per la durata dell’unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro. La parte può anche aggiungere al cognome comune il proprio cognome, se diverso.

Rapporti tra le persone unite civilmente
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri: • obbligo reciproco di assistenza morale e materiale; • coabitazione; • obbligo per entrambe le parti, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro, di contribuire ai bisogni comuni.

Indirizzo della vita familiare e regime patrimoniale
Le parti concordano l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune, spettando a ciascuna parte il potere di attuare l’indirizzo concordato. In mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime applicato all’unione civile tra persone dello stesso sesso è la comunione dei beni. Si applicano inoltre anche per le unioni civili l’istituto dell’impresa famigliare e quello del fondo patrimoniale, permettendo di costituire un vincolo su alcuni beni allo scopo di soddisfare i bisogni della famiglia

Unioni tra persone straniere
Lo straniero deve presentare nella richiesta all'ufficiale di stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, in cui viene attestato il suo stato libero e il conseguente nulla osta all'unione civile secondo quanto previsto dall'art.8 del cosiddetto “decreto ponte”. Detta dichiarazione deve preventivamente essere legalizzata presso la Prefettura, a meno che non ci siano convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Le autorità di paesi in cui l'omosessualità è criminalizzata potrebbero negare senza valide ragioni il nulla osta all'unione civile, in questo caso come, ha sottolineato il Consiglio di Stato, il diritto di costituire un'unione civile è una norma di ordine pubblico che prevale sulle leggi straniere che vietano ai propri cittadini di costituire unione civile o contrarre matrimonio con una persona dello stesso sesso. In questo caso l'ufficiale di stato civile procederà anche in assenza del nulla osta da parte dell'autorità straniera, ma servirà in ogni caso una certificazione consolare che ne attesti la libertà di stato. Il ricongiungimento famigliare e il permesso di soggiorno per motivi famigliari previsti per le coppie sposate si estendono anche alle coppie unite civilmente. Lo straniero unito in Italia (con unione civile) o all'estero (con unione civile o matrimonio) con un cittadino italiano o con uno straniero regolarmente soggiornante in Italia può ottenere il ricongiungimento familiare o il permesso di soggiorno per motivi familiari previsti dal Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998) alle medesime condizioni previste per la coppia unita in matrimonio, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 20 della Legge 76/2016 e secondo quanto ribadito dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2016 n. 3511. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere il ricongiungimento familiare del partner straniero unito civilmente e non residente in Italia ai sensi dell'art. 29 del Testo Unico Immigrazione. Lo straniero presente sul territorio nazionale che contrae unione civile con cittadino italiano può richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art.30 del Testo Unico Immigrazione. I matrimoni e le unioni civili tra persone dello stesso sesso contratti all’estero possono essere trascritti, su richiesta delle parti, nel registro provvisorio delle unioni civili (comma 3 dell'art. 8 del "decreto ponte"), in attesa che vengano emanati i Decreti Legislativi. La coppia formata da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e uno straniero che si sia sposata (o unita civilmente) all'estero di fronte all'autorità locale non può ripetere il procedimento di costituzione di un'unione civile in Italia. L’atto da trascrivere potrà essere consegnato all’Ufficiale di stato civile del comune di residenza dell’interessato dall’Autorità Diplomatica Italiana nel paese dove è stato costituito l’atto o dall’Interessato stesso. Al momento della trascrizione è possibile scegliere il regime patrimoniale della coppia (in assenza di scelta esplicita si applica la comunione dei beni) e l'eventuale cognome comune della coppia scelto tra uno dei due cognomi delle parti. Per la trascrizione dell'atto è necessario presentare una copia autenticata o l'atto originale di matrimonio tradotto in italiano e legalizzato dal Consolato (a meno che le convenzioni stipulate tra Italia e stato estero in cui si è celebrato il matrimonio prevedano altre modalità). Le richieste di trascrizione non devono necessariamente provenire dall'autorità consolare, ma possono essere presentate direttamente dalla coppia, come si evince dalla Formula 24 del "formulario" che prevede espressamente per la trascrizione che il certificato di matrimonio possa essere consegnato al Comune dalla parte richiedente. Alcuni Comuni come quello di Milano hanno dimostrato di interpretare l'art.8 nel senso indicato dalla Formula 24 e quindi più favorevole alla coppia. Per effetto dell'art.1 comma 20 della legge 76/2016 la procedura di trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero è la stessa già prevista per il matrimonio tra persone di sesso diverso, e si applicano le medesime norme a partire dal DPR 396/2000. L'unica differenza è che il matrimonio tra persone dello stesso sesso viene trascritto nel registro provvisorio delle unioni civili (art 8 comma 3 del decreto "ponte") ed estende la sua efficacia nell'ordinamento italiano come unione civile (secondo quanto disposto dalla lettera b) del comma 28 dell'art.1 della legge 76/2016). Ai fini della validità e della possibilità di trascrivere in Italia il matrimonio celebrato all'estero è irrilevante che esso sia stato celebrato prima dell'entrata in vigore della legge 76/2016 in quanto la validità dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero è regolato unicamente dalla legge locale.

Ultimo aggiornamento
Il 5 ottobre 2016 il Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Parlamento 3 schemi di Decreti Legislativi sottoponendoli al parere delle commissioni competenti che dovranno esprimere un parere non vincolante. Una volta entrati in vigore i Decreti legislativi essi sostituiranno integralmente il DPCM 144 del 23 luglio 2016 cosiddetto "decreto ponte" e il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2016 cosiddetto "formulario". L'emanazione dei Decreti è attesa entro il 5 marzo 2017.